Il gratuito patrocinio (artt. 74 e ss. DPR n. 115/2002) prevede che i costi dell’avvocato e le spese di giustizia, al ricorrere di determinati requisiti di reddito, siano sostenuti dallo Stato.
Cos’è il gratuito patrocinio
La disciplina del gratuito patrocinio è contenuta negli artt. 74-145 del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, che provvede a fissare i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio.
In sostanza, tale istituto prevede che i costi dell’avvocato e le spese di giustizia, al ricorrere di determinate condizioni reddituali, siano sostenuti integralmente dallo Stato. La scelta del legale al quale affidarsi deve tuttavia ricadere tra coloro che sono iscritti in uno specifico elenco.
Gratuito patrocinio: requisiti
Ex artt. 74 e 119 del D.p.r. n. 115/2002, sono ammessi a richiedere il beneficio del gratuito patrocinio:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e gli apolidi;
- gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Limiti di reddito per il gratuito patrocinio
Il requisito principale per poter chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il possesso di un reddito annuo non superiore a euro 11.734,93, come aggiornato nel 2023 (dal dm Giustizia 3 febbraio 2023).
Ai fini del computo, il reddito considerato è quello imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef. Se l’interessato convive con il coniuge e/o con altri familiari il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare.
L’art. 76 del testo unico prevede che si tenga conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità ed in quelle in cui vi è conflitto di interessi con gli altri componenti del nucleo familiare.
Per il patrocinio in ambito penale, ex art. 92 T.U., il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Gratuito patrocinio: per quali cause si può richiedere
Il gratuito patrocinio è assicurato nei processi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (ad esempio, separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), purché non si tratti di questioni manifestamente infondate.
È, altresì, assicurato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L’ammissione è valida, ex art. 75 del D.p.r. n. 115/2002, in ogni grado e fase del processo (anche in Cassazione, purché il legale sia abilitato al patrocinio) e per tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.
L’istituto è ammissibile solo per l’attività giudiziale (e non per quella stragiudiziale), ritenendo ivi comprese sia le azioni strettamente processuali che quelle prestate dal legale, in esecuzione del mandato conferito, al di fuori del giudizio purché direttamente collegate allo stesso.
La riforma Cartabia del processo civile (legge delega n. 206/2021 e decreto attuativo n. 149/2022 in vigore dal 18 ottobre 2022) ha esteso il gratuito patrocinio anche per chi avvia o partecipa alla mediazione. Sul punto, peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022 ha anticipato il legislatore, censurando gli artt. 74, comma 2, 75 comma 1 e 83 comma 2, del DPR n. 115/2002, ammettendo la possibilità di accedere al gratuito patrocinio nei procedimenti di mediazione obbligatoria.
Gratuito patrocinio: come richiederlo
Per accedere al patrocinio, l’interessato deve presentare (personalmente o tramite il proprio difensore ovvero inviando raccomandata con ricevuta di ritorno) apposita “istanza di ammissione” al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale competente per il processo.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato, a pena di inammissibilità. La sottoscrizione va autenticata dal legale dell’interessato o dallo stesso tramite autocertificazione secondo le modalità previste dal D.p.r. n. 445/2000.
Per l’ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale, invece, l’istanza deve essere presentata, con le stesse modalità, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
Come si presenta domanda per il gratuito patrocinio
L’istanza, debitamente sottoscritta dall’interessato, ex art. 79 T.U. deve essere redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità: la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, ove già pendente; le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 che attesti i redditi percepiti l’anno precedente alla domanda; l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito (rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio o della eventuale revoca) entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione della precedente variazione.
Occorre, inoltre, allegare copia di un valido documento di identità e l’eventuale documentazione richiesta dal Consiglio dell’Ordine o dal magistrato a sostegno di quanto dichiarato nell’istanza (nei moduli prestampati disponibili presso le relative segreterie sono indicati tutti i documenti necessari).
Gratuito patrocinio: la procedura
Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati o il magistrato, valutata la fondatezza della stessa e la presenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge, deve comunicare l’accoglimento o il rifiuto al richiedente (il quale, in questo caso, potrà fare domanda direttamente al giudice che si occuperà del processo).
A seguito dell’ammissione al beneficio l’interessato può nominare un difensore, scegliendolo dall’apposito elenco approntato dal Consiglio dell’Ordine competente, reperibile presso le rispettive sedi o pubblicato online.
Chi viene ammesso al patrocinio può anche nominare un consulente tecnico di parte, nei casi previsti dalla legge per le materie di particolari complessità.
Sia al difensore che al CT di parte è vietato chiedere o percepire dall’interessato compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Al termine di ogni fase o grado del processo e, in ogni caso, al momento della cessazione dell’incarico, gli onorari e le spese a loro spettanti saranno liquidati con decreto dall’autorità giudiziaria.
Gratuito patrocinio civile
E’ poi l’interessato a dover trasmettere la copia del provvedimento del COA al giudice competente e all’Agenzia delle entrate per le opportune verifiche sui redditi effettivi.
Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine respinga la domanda, l’interessato può rivolgersi al giudice.
Gratuito patrocinio penale
L’accesso al gratuito patrocinio penale, invece, è disposto direttamente dal magistrato, che è il soggetto al quale la domanda va presentata.
Anche in questo caso il giudice può, con decreto motivato, ammettere la richiesta, rigettarla o dichiararla inammissibile.
In caso di rigetto, è possibile proporre ricorso al presidente del Tribunale o al presidente della Corte di appello di appartenenza del magistrato che ha disposto il rigetto. Il termine per provvedervi è di venti giorni dalla conoscenza del decreto.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/15377-gratuito-patrocinio-guida-e-fac-simile-dell-istanza.asp
(www.StudioCataldi.it)