RENDITA DI PASSAGGIO PER SILICOSI E ASBESTOSI
La prestazione, di durata annuale e non soggetta a tassazione Irpef, è riconosciuta ai soli lavoratori affetti da silicosi o asbestosi che abbandonano la lavorazione nociva, con grado di inabilità permanente compreso tra l’1% e l’80%, valutata sulla base alle tabelle allegate al T.u. (d.p.r. 1124/1965) per i casi denunciati fino al 31 dicembre 2006, ovvero con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico compreso tra l’1% e il 60%, valutata secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per i casi denunciati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per avere diritto alla prestazione:
- Riconoscimento di silicosi o asbestosi causate da lavorazioni a rischio;
- Abbandono della lavorazione nociva per evitare l’aggravamento della malattia;
- Grado di inabilità permanente compreso tra l’1% e l’80%, valutato, valutato in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/65;
- Grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico compreso tra l’1% e il 60%, secondo le tabelle di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, per i casi denunciati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
La decorrenza è dalla data di effettivo abbandono della lavorazione nociva per la durata di un anno.
Il calcolo della rendita:
- In caso di disoccupazione, l’importo è pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione nociva;
- In caso di occupazione in lavorazione diversa l’importo è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione e quella percepita per la nuova lavorazione.
Per ottenere la rendita il lavoratore, entro 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione nociva, deve presentare all’Inail la seguente documentazione:
- Richiesta di rendita di passaggio;
- Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’abbandono della lavorazione e la misura dell’ultima retribuzione;
- Certificato medico da cui risulti che il lavoratore ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l’aggravamento della malattia;
- In caso di disoccupazione, il relativo certificato.
La rendita di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di un anno, entro il termine di 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.