INDENNITÀ PER IL SETTORE MARITTIMO
Il servizio permette di richiedere un’indennità per inabilità temporanea per i lavoratori marittimi e per determinate categorie di lavoratori che, ove imbarcati per servizio della nave, sono a essi equiparati. Può essere presentata online.
Per i lavoratori del settore Navigazione la normativa prevede quanto segue:
- L’indennità di inabilità assoluta decorre dal giorno successivo alla data dello sbarco
- L’indennità erogata è il 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco e viene pagata dall’Inail per tutto il periodo di inabilità
- Il calcolo della temporanea viene effettuato facendo riferimento ai 30 giorni precedenti la data evento (e non 15 giorni come per gli altri lavoratori).
Inoltre, la normativa (L. 1486/62 c.d. “Legge Focaccia”) prevede, esclusivamente per gli addetti al settore marittimo, una prestazione economica specifica denominata Indennità per Temporanea Inidoneità alla Navigazione e precisamente:
- I marittimi che, all’atto della cessazione del periodo di temporanea per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado e dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, ad una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione goduta alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.
Tale prestazione è soggetta a tassazione IRPEF e può essere erogata fino a massimo di un anno dalla data di dichiarazione.