PRESTAZIONE UNA TANTUM AI SUPERSTITI DEI LAVORATORI VITTIME DI INFORTUNI MORTALI

Si tratta di una prestazione “una tantum” corrisposta ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Infortunio mortale del lavoratore, assicurato o meno dall’Inail, compresi coloro ai quali si applica l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Tra i lavoratori non assicurati dall’Inail rientrano, a titolo di esempio, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, etc.

A CHI SPETTA

I superstiti aventi diritto ai benefici citati sono quelli indicati dall’art. 85 del D.P.R. 1124/65 (gli stessi previsti per la rendita ai superstiti).

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE L’importo della prestazione è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei componenti del nucleo dei familiari superstiti ed è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 è stato determinato l’importo (non soggetto a tassazione IRPEF) per i nuclei dei familiari superstiti così formati:

  • 3.000,00 euro – un solo superstite
  • 6.000,00 euro – due superstiti
  • 9.000,00 euro – tre superstiti
  • 13.000,00 euro – più di tre superstiti

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

L’Inail eroga la prestazione su richiesta di uno solo dei superstiti del lavoratore deceduto redatta su apposito modulo. La domanda deve essere presentata alla Sede Inail del luogo di domicilio del lavoratore deceduto, o trasmessa tramite Patronato. Con riferimento ai lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa Inail per i quali sia già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga la richiesta nei termini stabiliti, è cura dell’Istituto attivarsi ai fini della presentazione della stessa da parte degli aventi diritto.

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