REVISIONE DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE

Se a seguito di infortunio sul lavoro è stata riconosciuta una rendita, l’Inail può disporre, anche su richiesta del reddituario, visite medico-legali per la revisione del danno permanente. L’esito della revisione può essere di conferma, aumento o diminuzione del grado di menomazione dell’integrità psico-fisica.

Per i casi dal 25.7.2000 – Infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%

In caso di aggravamento: entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell’infortunio o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale il lavoratore ha diritto a richiedere:

  • l’indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
  • la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%.

Se trattasi di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell’indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.

Infortunati o tecnopatici con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%

In caso di aggravamento entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell’infortunio, o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale, il lavoratore può chiedere:

  • l’adeguamento dell’indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%).

In tali casi l’accoglimento della domanda comporta l’impossibilità di effettuare altre richieste di adeguamento dell’indennizzo in capitale, in quanto “la revisione dell’indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione può avvenire una sola volta”. L’impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale non preclude il diritto dell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita.

Infortunati o tecnopatici con postumi pari o superiori al 16%

In tali casi vigono le norme stabilite dal Testo Unico (vedi paragrafo casi precedenti al 25.7.2000). In caso di silicosi (malattia polmonare dovuta a polvere di silicio) o asbestosi (malattia polmonare dovuta di polvere di amianto) le revisioni potranno avvenire senza alcun limite di tempo.

Per i casi precedenti il 25.7.2000

Dopo la costituzione della rendita sarà possibile verificare un’eventuale modificazione del grado di inabilità. La visita di revisione quindi avrà come esito la conferma, l’aumento o la diminuzione della rendita. La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall’INAIL (revisione attiva) o richiesta dall’interessato (revisione passiva) . In caso di infortunio entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita:

  • il lavoratore può richiedere o può essere invitato a sottoporsi a visita ogni anno (nei primi quattro anni), alla scadenza del settimo anno, alla scadenza del decimo anno.

In caso di malattia professionale entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita:

  • prima visita dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia;
  • ultima visita alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita.

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