Accesso agli incentivi all’occupazione per le nuove assunzioni in presenza di un contratto di espansione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Chiarimenti.
L’articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito legge di Bilancio 2022), ha modificato l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilendo che il regime sperimentale ivi previsto (c.d. contratto di espansione) trovi applicazione anche per gli anni 2022 e 2023.
Inoltre, il citato articolo 1, comma 215, della legge di Bilancio 2022, ha ulteriormente innovato l’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015, introducendo il comma 1-ter, con il quale si dispone che “per gli anni 2022 e 2023, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi”.
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