INDENNIZZO DEL DANNO PERMANENTE

Dal 25 luglio 2000 il sistema di indennizzo del danno permanente ha subito una profonda trasformazione con l’introduzione del riconoscimento del “danno biologico”.

L’Art.13 del D. Lgs. n.38/2000 ha definito, ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologoco come la “lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale della persona”.

Le menomazioni conseguenti a quella lesione vengono indennizzate con una nuova prestazione che sostituisce la rendita permanente di cui al Testo Unico e si applica esclusivamente a danni permanenti per infortuni su lavoro e malattie professionali dal 25 luglio 2000.

Il nuovo sistema di indennizzo si attua attraverso l’adozione di tre Tabelle:

  • delle menomazioni;
  • dell’indennizzo del danno biologico;
  • dei coefficienti.

In sintesi è stato previsto:

  • nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiore al 6% (franchigia);
  • indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
  • indennizzo in rendita per gradi di menomazioni pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

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