MALATTIE PROFESSIONALI
Sono considerate malattie professionali, che possono essere quindi indennizzate, quelle incluse in tabelle di legge, se contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni ivi previste ed insorte entro un determinato periodo di tempo dall’eventuale cessazione della lavorazione a rischio.
Per il riconoscimento assicurativo di una delle malattie previste dalle tabelle, vale il principio della cosiddetta “presunzione legale” del nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia sofferta. Non occorre cioè che il lavoratore fornisca la prova inconfutabile che la malattia derivi proprio ed esclusivamente dal lavoro.
Con Decreto Ministeriale 9 aprile 2008 sono state pubblicate le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” che prevedono 85 voci per l’industria (erano prima 58) e 24 per l’agricoltura (in precedenza 27) essendo stati esclusi alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo.
Conservano la stessa struttura delle precedenti con suddivisione in tre colonne (Malattie – Lavorazioni _ Periodo massimo di indennizzabilità) e, in ordine, sono elencate le malattie da agenti chimici, quelle dell’apparato respiratorio, della pelle non descritte in altre voci e quelle da agenti fisici.
Tra le diverse parolofie hanno trovato collocazione numerose forme neoplastiche con l’indicazione dell’organo bersaglio.
Per la maggior parte degli agenti, oltre alle malattie espressamente elencate, è stata inserita l’ulteriore indicazione di “altre malattie causate dalla esposizione professionale a…”.
Tra le novità sono da richiamare le malattie da sovraccarico biomeccanico (arto superiore e ginocchio, quest’ultima non presente nella tabella dell’agricoltura) e l’ernia discale lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero e da movimentazione manuale di carichi.
La tutela assicurativa delle malattie professionali è stata notevolmente ampliata da un importante pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n.179 del 18 febbraio 1988), che ha stabilito che possono essere indennizzate anche malattie non previste dalla tabella e/o contratte in lavorazioni anch’esse non tabellate e insorte anche oltre i periodi indicati dall’eventuale cessazione dell’esposizione al rischio.
In questi casi, però, il lavoratore non può più fruire del vantaggio della “presunzione legale” dell’origine professionale della malattia, ma è tenuto a dare la prova che la patologia di cui è affetto è originata da causa o concausa lavorativa.