INFORTUNIO IN ITINERE
(art.12 Decreto Leg.vo n.38/2000)
L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, o, ancora, durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.
È coperto dalla tutela assicurativa anche l’uso del mezzo privato purchè necessitato.
Sono esclusi dalla tutela le interruzioni o e deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate e gli infortuni cagionati all’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.