Il bonus asilo nido è un sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette per gli asili nido e l’assistenza domiciliare dei bambini con gravi patologie.
Cos’è il bonus asilo nido
Il bonus asilo nido spetta per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, ma è utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
In particolare, il bonus viene riconosciuto, a partire dall’anno 2017 e con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene invece erogato dall’INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite, e non può essere fruito in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).
Requisiti
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda (cfr. circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea;
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia.
Relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta mentre, per quanto riguarda le forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.
Bonus asilo nido: quanto spetta
In un primo momento, il contributo massimo era fissato in 1.000 euro; la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) lo ha elevato a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021.
A decorrere dal 2022, il buono è determinato in base all’indicatore della situazione economica equivalente per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua e non superiore a 3mila euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25mila euro.
Il bonus asilo nido viene erogato dall’INPS con cadenza mensile (l’importo massimo viene parametrato su 11 mensilità), direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Inoltre, il contributo mensile non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.
Decadenza
Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione del bonus decadrà in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano decadenza (es. perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
Bonus asilo nido: come fare domanda
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato dal genitore che sostiene il pagamento della retta, accedendo tramite SPID, CIE o CNS.
In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
- pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”);
- introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).
In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile) oppure attraverso enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Bonus asilo nido 2023
Nel 2023, il valore del Bonus asilo nido, in base all’indicatore della situazione economica equivalente, è il seguente:
- 3.000 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro (euro 272,70 per 11 mensilità);
- 2.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (euro 227,20 per 11 mensilità);
- 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro (euro 136,30 per 11 mensilità).
Resta fermo che, in assenza dell’indicatore valido o laddove il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, viene erogata la cifra minima di 1.500 euro.
Il buono sarà corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Per il 2023, il bonus asilo nido può essere richiesto fino al 31 dicembre 2023.
Dalla fine di febbraio 2023, l’INPS ha attivato il servizio online per presentare la domanda di accesso all’agevolazione.
Inoltre, con il messaggio n. 1346 dell’11 aprile 2023, l’INPS ha comunicato che per le domande presentate nel 2022 e riferite alle mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle fatture che attestano le spese sostenute per le rette, inizialmente fissato al 1° aprile 2023, è prorogato al 30 giugno 2023.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/36919-bonus-asilo-nido.asp
(www.StudioCataldi.it)