Nel momento in cui le scuole adottano il registro elettronico i docenti sono obbligati ad inserire nello stesso i compiti assegnati agli alunni in tempo reale.

Compiti a casa: obbligatorio segnarli nel registro elettronico

Nel momento in cui la scuola adotta il registro elettronico, i docenti sono obbligati a riportare nello stesso i compiti assegnati agli alunni per casa e sono tenuti a farlo peraltro “in tempo reale”. Per la “gioia” degli studenti dunque, il prof non può recuperare nei giorni seguenti una eventuale dimenticanza, andando a trascrivere capitoli da studiare, teoremi, analisi al testo piuttosto che intere pagine di esercizi in date successive alla lezione. Questo quanto si ricava dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia.

Cos’è il registro elettronico

Intanto, partiamo col definire il registro elettronico scolastico: si tratta di una piattaforma online che consente al docente (e non solo) di inserire i dati principali sull’andamento scolastico dei propri alunni, ossia presenze/assenze, voti, uscite anticipate, note, comunicazioni scolastiche e i “famigerati” compiti a casa.

Il registro contiene dunque tutto il curriculum e i dati degli studenti ed è ovviamente uno strumento d’ausilio nel rapporto scuola-famiglia, perché consente, lato genitori, di poter accedere (grazie alle credenziali fornite dalla segreteria scolastica) e prendere visione di tutte le informazioni inerenti al rendimento scolastico del proprio figlio, nonché di leggere le comunicazioni, prenotare ed effettuare colloqui online, ecc.

La normativa sul registro elettronico

Il registro elettronico è stato introdotto con il Decreto Legge n. 95/2012 (coordinato con la legge n. 135/2012) dall’allora Governo Monti.

Il testo della norma (art. 7 comma 31) prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri online e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.

Da allora, nel corso degli anni il suo utilizzo si è diffuso nella maggior parte delle scuole italiane, complice anche la pandemia che ha accelerato la digitalizzazione in tutti gli istituti.

Registro elettronico è obbligatorio?

Tuttavia, un tema su cui si è discusso e si discute ancora parecchio riguarda l’obbligatorietà del registro elettronico.

Il Decreto Legge n. 95/2012 oltre a prevedere l’obbligo dell’utilizzo del registro elettronico a partire dall’ a.s. 2012/2013 ha previsto, altresì, l’adozione di un “piano per la dematerializzazione” che ad oggi non è mai stato attuato.

Ciò ha portato ai vari dubbi interpretativi in materia. Sul punto, la Cassazione (sentenza n. 47241/2019) si è espressa affermando che la mancata attuazione del piano rende non obbligatorio l’uso del registro e delle pagelle elettroniche, con la consequenziale coesistenza, di entrambe le forme di registro, cartacea e digitale.

Vero è, però, che allorquando il Collegio docenti deliberi l’adozione del registro elettronico (previa dotazione di infrastrutture e strumenti tali da consentirne l’uso), il suo utilizzo diventa obbligatorio!

Registro docente atto pubblico da compilare in classe!

Peraltro, come confermato più volte anche dalla Cassazione (cfr. 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), il registro di classe e personale del docente è atto pubblico, per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste, ad es., dagli art. 476 e 479 c.p.

Non solo. I giudici hanno osservato come anche il registro del professore rientri nell’accezione del “giornale di classe” di cui all’art. 41 del R.D. n. 965/1924 dove vanno annotate, tutte le “attività svolte” e quelle compiute dal “pubblico ufficiale” che “attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti” (cfr. Cass. n. 34479/2021).

Nello specifico, hanno scritto i giudici che “il registro di classe ed il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti”.

Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente non può avvenire al di fuori della classe in questione, ma va compilato nel medesimo momento in cui il docente è in aula, perché deve registrare “in tempo reale” quanto avviene in sua presenza.

Ergo, se ne deduce che anche i compiti in classe, dunque, con buona pace dei prof “ritardatari” e per la felicità degli studenti non possono essere “inseriti in corsa” successivamente!

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45747-compiti-a-casa-i-docenti-devono-usare-il-registro-elettronico.asp
(www.StudioCataldi.it)