Il CNF spiega quando c’è la possibilità di accreditare, ai fini della formazione professionale, corsi di mediazione familiare che trattano di tematiche giuridiche in via marginale.

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Il COA di Bergamo formula un quesito al Consiglio Nazionale Forense, in merito alla possibilità di accreditare, ai fini della formazione professionale, corsi di mediazione familiare “che trattano di tematiche giuridiche solo in via marginale”.

Il CNF, risponde al quesito con il parere n. 2 del 24 marzo 2023, premettendo che “la mediazione familiare non rientra tra le funzioni riservate all’avvocato è pur sempre possibile che un avvocato intenda acquisire le relative competenze”.

Da ciò consegue la possibilità – almeno in linea di principio, spiega il Consiglio – “di accreditare i relativi corsi ai fini della formazione forense“.

Tuttavia, rimane sempre in capo al COA accreditante – nell’esercizio del suo prudente apprezzamento – “la valutazione in concreto delle caratteristiche del corso e del rilievo specifico che in esso assumano i profili formativi di diretta attinenza alla professione forense; e ciò, tanto ai fini della decisione finale di accreditare o meno il corso quanto – soprattutto – in relazione al numero di crediti da riconoscere”.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45744-avvocati-i-corsi-di-mediazione-familiare-valgono-ai-fini-formativi.asp
(www.StudioCataldi.it)