INDENNIZZO LEGGE 229 DEL 2005

Si segnala una recente norma (legge 229/2005) che prevede delle forme aggiuntive – in relazione a quelle già previste per questa categoria dalla legge 210 – di indennizzo.

I beneficiari sono i cittadini già titolari di indennizzo ex-legge 210 ai quali è riconosciuto un incremento dell’indennizzo in pagamento in relazione alla categoria già loro assegnata dalla Commissione Medico Ospedaliera. Si prevede una suddivisione a metà tra il danneggiato ed i congiunti che gli prestano assistenza in maniera continuativa e prevalente, dell’importo complessivo dell’indennizzo aggiuntivo. Nel caso in cui i congiunti siano deceduti, l’intero importo dell’indennizzo è erogato al cittadino danneggiato per tutto il periodo della sua esistenza in vita. Nel caso di danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere, l’indennizzo aggiuntivo viene erogato totalmente ai congiunti conviventi che gli prestano assistenza prevalente e continuativa. Nel caso in cui congiunti del minorenne siano deceduti l’indennizzo è erogato ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno vitalizio pari a:

  • sei (6) volte la somma percepita come indennizzo ex-legge 210/92 per chi ha avuto un riconoscimento dalla CMO pari alle categorie che vanno dalla 1° alla 4° della tabella A annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni
  • cinque (5) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 5° o 6° categoria della citata tabella A
  • quattro (4) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 7° o 8° categoria della citata tabella A

In caso di morte del danneggiato, gli aventi diritto sono gli stessi soggetti a carico già previsti con legge 210. Inoltre, agli stessi soggetti, e cioè ai cittadini danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni e già titolari di indennizzo 210/92, la normativa prevede la concessione di un assegno una tantum, ulteriore quindi all’indennizzo aggiuntivo istituito con legge 229/05, il cui importo, determinato da una apposita commissione, è in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità dell’indennizzo aggiuntivo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dello stesso indennizzo aggiuntivo. L’importo dell’assegno una tantum aggiuntivo viene erogato in cinque rate annuali con decorrenza 2006. Questa ulteriore forma di indennizzo erogata dallo Stato viene corrisposta per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza in modo continuativo e prevalente.
Infine, la domanda va indirizzata al Ministero della Salute allegando la documentazione necessaria per certificare la titolarità all’indennizzo 210/92 nonché la categoria tabellare attribuita.

Particolare attenzione va prestata all’obbligo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni già titolari dei benefici ex-legge 210/92, ed aventi in corso contenzioso giudiziale di qualsiasi ordine e grado –ivi compresa la fase esecutiva- di rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio per poter accedere ai benefici della legge 229/05.

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