RICOSTITUZIONE PER RICHIESTA DELL’INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Qualora l’importo della pensione, risultante dal calcolo, sia inferiore al trattamento minimo, sulla stessa, in base alla situazione reddituale propria e del coniuge, può essere concessa una integrazione al trattamento minimo.

I limiti di reddito, in rapporto alla decorrenza della pensione, sono:

Fino al 1993: Reddito personale non superiore a 2 volte del trattamento minimo. Anno1994: Reddito personale non superiore a 2 volte del trattamento minimo e 5 volte del trattamento minimo cumulati con il coniuge.

Dal 1995: Reddito personale non superiore a 2 volte del trattamento minimo e 4 volte del trattamento minimo cumulati con il coniuge.

Sulle pensioni liquidate con il sistema contributivo non spetta il trattamento minimo.

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