RICOSTITUZIONE PER RICHIESTA DELL’INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
Qualora l’importo della pensione, risultante dal calcolo, sia inferiore al trattamento minimo, sulla stessa, in base alla situazione reddituale propria e del coniuge, può essere concessa una integrazione al trattamento minimo.
I limiti di reddito, in rapporto alla decorrenza della pensione, sono:
Fino al 1993: Reddito personale non superiore a 2 volte del trattamento minimo. Anno1994: Reddito personale non superiore a 2 volte del trattamento minimo e 5 volte del trattamento minimo cumulati con il coniuge.
Dal 1995: Reddito personale non superiore a 2 volte del trattamento minimo e 4 volte del trattamento minimo cumulati con il coniuge.
Sulle pensioni liquidate con il sistema contributivo non spetta il trattamento minimo.