RICOSTITUZIONE PER ACCREDITO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA E/O INFORTUNIO

La domanda di accredito dei contributi per malattia e infortuni non inferiori a 7 giorni può essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione o decadenza.

Possono essere richiesti su tutte le pensioni.

I periodi accreditabili sono:

  • malattia indennizzata;
  • malattia tempestivamente accertata;
  • malattia professionale;
  • malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati; malattia che non dà luogo ad indennizzo (es.: malattia per lavoro domestico);
  • infortunio sul lavoro; periodi di ricovero ospedaliero superiori a 7 giorni.

Per la presentazione delle domande può essere allegata:

  • certificazione di malattia rilasciata dall’INAM per i periodi antecedenti il 1.1.1980;
  • certificazione di infortunio rilasciata dall’INAIL;
  • cartella clinica o dichiarazione dell’ospedale attestante il periodo di ricovero; certificato di malattia (entro 60 giorni dall’inizio) per i periodi non indennizzati.

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