RICOSTITUZIONE PER ACCREDITO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA E/O INFORTUNIO
La domanda di accredito dei contributi per malattia e infortuni non inferiori a 7 giorni può essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione o decadenza.
Possono essere richiesti su tutte le pensioni.
I periodi accreditabili sono:
- malattia indennizzata;
- malattia tempestivamente accertata;
- malattia professionale;
- malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati; malattia che non dà luogo ad indennizzo (es.: malattia per lavoro domestico);
- infortunio sul lavoro; periodi di ricovero ospedaliero superiori a 7 giorni.
Per la presentazione delle domande può essere allegata:
- certificazione di malattia rilasciata dall’INAM per i periodi antecedenti il 1.1.1980;
- certificazione di infortunio rilasciata dall’INAIL;
- cartella clinica o dichiarazione dell’ospedale attestante il periodo di ricovero; certificato di malattia (entro 60 giorni dall’inizio) per i periodi non indennizzati.