Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, ha previsto, per l’anno 2022, un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del citato codice, come introdotta dall’articolo 4 della medesima legge n. 162/2021. Tale misura è stata successivamente prevista come strutturale, a decorrere dal 2023, dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
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