PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La Previdenza Complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce. È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari. Al momento del pensionamento all’iscritto sarà liquidata una rendita aggiuntiva alla pensione costituita dai contributi versati, comprensiva dei risultati di gestione.
È possibile, a determinate condizioni, percepire in capitale (in tutto o in parte) la prestazione maturata. È, inoltre, possibile percepire la prestazione anche in assenza di pensione derivante dalla previdenza pubblica.
Quindi mentre la previdenza obbligatoria si base sul criterio della “ripartizione”, cioè i contributi di tutti i lavoratori servono a pagare le pensioni di tutti i pensionati, la previdenza complementare è regolata da un sistema a “capitalizzazione” dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita.
La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è:
- volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare);
- a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti
individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Al
momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti
maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica
aggiuntiva); - a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale
dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro
investimento); - gestita da soggetti ed enti di diritto privato.
Tutti possono aderire volontariamente a una forma pensionistica complementare per costruirsi una rendita pensionistica. La previdenza complementare, infatti, interessa i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci di cooperative, i cittadini titolari di redditi diversi da quelli da lavoro e i familiari a carico dei lavoratori. Nata per essere dedicata al mondo del lavoro si è estesa ad altre categorie di cittadini.
Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:
- lavoratori dipendenti privati e pubblici;
- lavoratori autonomi o liberi professionisti;
- lavoratori con contratti atipici (ad esempio lavoratori a progetto od occasionali, soci lavoratori di cooperative, ecc.);
- soggetti fiscalmente a carico;
- tutti coloro che non svolgono un’attività lavorativa.
Per i dipendenti del settore privato opera il meccanismo del conferimento tacito del TFR (cosiddetto “silenzio assenso”), che determina l’adesione al Fondo pensione in caso di silenzio del lavoratore circa la destinazione del proprio TFR (in azienda ovvero a previdenza complementare) passati sei mesi dall’assunzione. In caso di adesione “tacita” il TFR viene versato dal datore di lavoro al fondo negoziale di riferimento, ovvero ad altro fondo individuato dalla contrattazione collettiva. Se manca il fondo di riferimento e la contrattazione collettiva non prevede nulla sulla destinazione del TFR, questo viene versato alla particolare forma pensionistica complementare residuale costituita presso l’Inps, e denominata Fondinps, che raccoglie il TFR dei lavoratori “silenti” senza fondo negoziale.
Il regime fiscale dei fondi pensione prevede vantaggi, assenti negli altri tipi di risparmio. Nelle tre fasi del rapporto previdenziale:
- Nella fase di contribuzione. I contributi versati alle forma pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite massimo fissato dalla legge. Ricordiamo, tuttavia, che la deduzione non rappresenta un’esenzione definitiva dall’imposizione fiscale, ma solo un rinvio della stessa a quando si percepiranno le prestazioni.
- Nella fase dei rendimenti. I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota più bassa rispetto a gran parte delle altre forme di risparmio.
- Nella fase delle prestazioni. Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, sono soggette a un’imposizione fiscale con un’aliquota che si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo pensione per quelle erogate ai lavoratori del settore privato. Per i dipendenti pubblici, opera la tassazione ordinaria sulle rendite e quella separata sulla prestazione in capitale.