Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 bis c.p. si realizza anche quando il soggetto obbligato adempie solo in parte alle proprie obbligazioni verso moglie e figli.

Violazione obblighi assistenza familiare art. 570 bis c.p.

Quando dopo una separazione o un divorzio il giudice pone a carico di uno dei coniugi l’obbligo di versare una somma per l’altro coniuge e figli minori, il soggetto obbligato commette il reato di cui all’art. 570 bis c.p. se si riduce da solo l’importo e corrisponde quindi solo una parte del quantum dovuto. Queste le precisazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 43032/2022 (sotto allegata) in una vicenda riguardante la condanna di un uomo per il reato di cui all’art. 570 bis c.p. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Lo stesso è infatti venuto meno agli obblighi economici posti a suo carico, provvedendo al versamento parziale della somma mensile di 400 euro da gennaio 2016 fino a dicembre 2017.

L’adempimento parziale non fa scattare il reato

L’uomo contesta la condanna perché per periodi continuativi si è occupato dei figli e li ha mantenuti. Lo stesso afferma inoltre che la persona offesa ha ricevuto del denaro direttamente dallo stesso e dalla madre di lui in quanto ha avuto difficoltà economiche legate a un periodo lungo di disoccupazione, durante il quale però non si è mai disinteressato dei figli. Stato di disoccupazione che, se involontaria, giustifica i mancati versamenti.

Non spetta all’obbligato ridurre quanto dovuto a moglie e figli

La Cassazione rigetta il motivo con cui l’imputato tenta di giustificare il proprio inadempimento in quanto l’imputato non ha allegato di trovarsi in uno stato di impossibilità assoluta di adempiere.

Per quanto riguarda poi i pagamenti ridotti o gli adempimenti realizzatisi in modalità alternativa, la Corte di appello ha correttamente richiamato il principio più volte ribadito in sede di legittimità, per il quale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si realizza anche quando l’obbligo posto a carico del soggetto viene adempiuto solo in parte, perché al soggetto obbligato non è riconosciuto il potere di adeguare e ridurre da solo la somma decisa dal giudice.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45152-e-reato-ridurre-autonomamente-il-mantenimento-ai-figli.asp
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