La revoca della patente a seguito di messa alla prova può essere disposta solo a seguito di accertamento autonomamente compiuto dalla Prefettura seguendo i dettami della L. 241/90 ed in tempi congrui.
Revoca della patente: il caso
Con Sentenza n. 100/2022 il Giudice di Pace di Conegliano ha esaminato il caso di una revoca della patente comminata dalla Prefettura per il reato di cui all’art. 186 co. 2° lett. C) e co. 2- bis C.D.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico sopra 1,5 g/l aggravato da sinistro stradale) a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale penale che aveva pronunciato l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
L’accertamento del fatto
Il ricorso verteva sul fatto che la sentenza penale non aveva accertato il reato ma lo aveva dichiarato estinto, con la conseguenza che in tali casi doveva essere la Prefettura a svolgere l’accertamento per poter comminare la revoca della patente.
E lo avrebbe dovuto fare seguendo i dettami della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, con avviso di avvio del procedimento, contraddittorio cartolare, e motivazione (non apparente) entro 90 giorni.
I tempi dell’accertamento
In più nel caso de quo la revoca da parte della Prefettura è avvenuta a 4 anni di distanza rispetto alla trasmissione degli atti effettuata dal Tribunale in ciò lasciando di fatto il cittadino in balia della Pubblica Amministrazione e vanificando – per dirla con le parole del Giudice – il “ruolo di effettiva prevenzione oltrechè di retribuzione sanzionatoria” della revoca.
La sentenza
Il Giudice di Pace ha accolto annullando la revoca della patente per i motivi di cui al ricorso ma anche evidenziando un esemplare tracciato degli articoli del Codice della Strada rilevanti sul punto.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45154-revoca-della-patente-a-seguito-di-messa-alla-prova-quando-puo-essere-disposta.asp
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