Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità dello Stato).
L’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha modificato i titoli di soggiorno per i cittadini dei paesi extra UE, utili per accedere al cosiddetto Assegno di maternità dello Stato, così come previsto dal novellato articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, rubricato “Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)” che di seguito si riporta.
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