Va risarcito con il ripristino del monte ore il danno subito dai lavoratori che si sono visti collocati in ferie in modo forzoso senza il preventivo accodo con il datore di lavoro che ha comunicato la decisione solo alla RSU.

Illegittimo collocare in ferie forzate i lavoratori prima della Cigs

Accolto anche in sede di legittimità, con ordinanza n. 24977/2022 della Cassazione, il ricorso dei lavori dipendenti di una società, che li ha collocati in ferie obbligatoriamente prima della cassa integrazione senza informare prima i singoli lavoratori al fine di garantire loro un effettivo ristoro delle energie, diritto irrinunciabile del lavoratore. Va quindi ripristinato il monte ore delle ferie dei singoli anche alla luce delle modalità con le quali, le ferie sono state usufruite. Questo l’importante decisione della Cassazione su uno dei diritti più importanti dei lavoratori.

Lavoratori in ferie forzate senza comunicazione individuale

Una società ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, che ha confermato la decisione con cui il Tribunale aveva già accolto le domande di numerosi dipendenti di una società, la cui condotta di collocare in ferie unilateralmente i dipendenti, nel 2012 e nel 2013, è stata dichiarata illegittima, con conseguente condanna a ripristinare in favore degli stessi, il monte ore decurtato.

La Corte di Appello, nel confermare le ragioni dei dipendenti, ha contestato alla società non solo la modalità illegittima della collocazione in ferie, ma anche le modalità con cui tale decisione è stata comunicata. Il potere di determinare il periodo delle ferie dei propri dipendenti deve essere esercitato in modo da essere utile all’azienda, senza risultare però dannoso per i dipendenti i cui interessi devono essere tutelati.

Criticata poi la condotta della società in quanto la comunicazione delle ferie “forzate” era stata trasmessa solo alla RSU, scelta non equiparabile alla comunicazione singola e personalizzata.

La Corte sottolinea inoltre che alcune ore della Cigs sono state indicate nelle buste paga come ore di ferire fruite, decisione questa che i lavoratori hanno appreso solo dopo aver visionato i rispettivi prospetti.

Per i giudici dell’impugnazione poi “le modalità di concessione delle ferie in concreto adottate avevano, presuntivamente, precluso una effettiva programmazione delle ferie e determinato “l’impossibilità di un effettivo ristoro delle energie psicofisiche.”

Prassi collocare in ferie prima della Cigs e comunicata alla RSU

La società datrice e soccombente nei primi due gradi del giudizio di merito, nel formulare il proprio ricorso in Cassazione, solleva ben sei motivi di doglianza.

Contesta la mancata equiparazione della comunicazione alla RSU quella individuale, rileva l’omesso esame della prassi aziendale relativa alla preventiva fruizione delle ferie residue per procedere alla collocazione in Cigs, contesta l’obbligo della preventiva e singola comunicazione al lavoratore della sua collocazione in ferie prima dell’applicazione del trattamento di integrazione salariale, sostiene che la collocazione in ferie non è stata contestata dai lavoratori, si dichiara contraria alla spettanza di un risarcimento ai lavoratori perché il danno non è stato provato, lamenta infine il riconoscimento del risarcimento del danno nella forma del ripristino del monte ore delle ferie spettanti ai dipendenti.

Non si possono collocare in ferie forzate i dipendenti

Detto ricorso però non può essere accolto perché se da una parte il datore ha il potere di determinare il periodo delle ferie per esigenze organizzative dell’impresa, il lavoratore ha la facoltà di indicare il periodo entro il quale fluire delle ferie, senza possibilità di rinunciare a tale diritto.

“Si tratta di principio che risponde ad un equilibrato soddisfacimento delle posizioni soggettive contrapposte: quella del datore di lavoro di organizzare le ferie privilegiando le sue necessità. Quella dei lavoratori di essere in grado di conseguire il beneficio cui le ferie sono preordinate (il recupero energie psicofisiche).”

La comunicazione inviata alla RSU non è affatto equiparabile a quella compiuta singolarmente nei confronti del singolo lavoratore. Non solo, nel caso di specie, i lavoratori sono stati collocati forzosamente in ferie prevedendo du quattro o otto ore giornaliere durante la cassa integrazione, procedura che hanno appreso solo in seguito, visionando le buste paga. Il tutto in palese contrasto con la finalità stessa delle ferie, ossia il recupero delle energie fisiche.

Non provata poi la prassi di far fruire le ferie ai dipendenti prima della Cassa integrazione. La società avrebbe dovuto allegare la reiterazione della condotta nel tempo in misura tale da dare vita a una prassi in grado di derogare agli obblighi che prevedono un dialogo tra datore e dipendente per definire le ferie.

Non rileva neppure la rilevata mancata contestazione da parte dei dipendenti di essere collocati in ferie in quanto “la mera inerzia non è da sola sufficiente ad avvalorare la volontà del lavoratore di dismettere il suo diritto alle ferie, inconsapevolmente impostegli.”

Per quanto riguarda infine la risarcibilità del danno gli Ermellini rilevano che “la Corte territoriale con apprezzamento di fatto congruamente motivato ha accertato che la modalità con la quale i lavoratori erano stati collocati forzosamente ed inconsapevolmente in ferie, con un frazionamento orario giornaliero, aveva loro precluso di conseguire quegli specifici effetti cui le ferie risultano preordinate di ristoro effettivo delle energie psicofisiche e ricreazione.”

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44990-cassazione-no-alle-ferie-forzate-dei-dipendenti160.asp
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