Gli avvocati che si iscrivono alla gestione separata Inps non devono le sanzioni civili per l’omessa iscrizione relativa al periodo anteriore al vigore del DL n. 98/2011, a rilevare comunque per detta iscrizione è l’abitualità.

Gestione separata obbligatoria anche per gli avvocati

Ad aprile 2022 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 ha precisato che gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense a causa del mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume di affari minimo richiesto, devono iscriversi alla gestione separata INPS.

Agli stessi però non vanno applicate le sanzioni civili per l’omessa iscrizione relativa al periodo anteriore della entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011.

Con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022 (sotto allegata) l’INPS, nel recepire le indicazioni di detta sentenza della Consulta, ne spiega in dettaglio gli effetti e l’ambito di applicazione, fornendo ai professionisti le necessarie istruzioni operative.

Punti salienti della circolare, per quanto di interesse agli avvocati, quelli in cui l’Istituto chiarisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata vige per:

– “i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;

– i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Soggetti per i quali “non sussiste l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e gli stessi restano obbligati al versamento alla stessa del solo contributo “integrativo”, con esclusione dell’obbligo di versamento del contributo “soggettivo”, che dà titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell’ambito della categoria di riferimento.”

Dirimente l’esercizio abituale o meno della professione

Sempre di questi giorni anche la sentenza della Cassazione n. 28576/2022 (sotto allegata) con la quale sono state fornite le seguenti e importanti precisazioni:

  • l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di una professione che produce un reddito non assoggettato a contribuzione della cassa di riferimento;
  • se il reddito prodotto supera i 5.000,00 euro tale requisito può comportare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
  • ad essere dirimente è il modo in cui l’attività libero professionale viene svolta, ossia in forma abituale o meno;
  • “nell’accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto;
  • ciò che rileva è che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, valorizzando all’uopo i sopra mentovati indici e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità.”

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44999-avvocati-e-gestione-separata-inps-no-alle-sanzioni.asp
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