TRATTAMENTO SPECIALE PER L’EDILIZIA

E’ stato abrogato dal 1 gennaio 2017. Si precisa, tuttavia, che la prestazione poteva essere erogata solo per i lavoratori licenziati fino al 30 dicembre 2016.

Esistevano tre tipologie di T.S.E.

Requisiti: licenziamento per cessazione dell’attività o per ultimazione del cantiere o per riduzione di personale.

Il lavoratore per aver diritto all’indennità doveva avere nel biennio precedente la data di cessazione almeno 43 contributi settimanali versati per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia, e l’iscrizione al centro per l’impiego. La domanda si poteva presentare entro due anni dalla data del licenziamento.

Requisiti: licenziamento da aziende operanti nelle aree in cui sia accertata la sussistenza di uno stato di grave crisi occupazionale e lo stato di avanzamento dei lavori sia superiore al settanta percento.

Il lavoratore per aver diritto all’indennità doveva essere stato occupato per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi.

La domanda andava inoltrata entro due anni dalla data del licenziamento.

Requisiti: licenziamento da aziende edili che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di cassa integrazione per crisi aziendale, per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Il lavoratore doveva avere una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi di cui ventiquattro dei quali effettuati presso l’azienda che aveva attuato il programma di trattamento salariale.

La domanda andava presentata entro due anni dalla data licenziamento.

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