C.I.G. CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI
La cassa integrazione guadagni è un ammortizzatore sociale attraverso il quale il lavoratore è sospeso o lavorante ad orario ridotto a causa di riduzione dell’attività dell’impresa derivante da reali difficoltà produttive, e percepisce l’integrazione alla retribuzione.
Integrazione salariale ordinaria
E’ prevista in presenza di sospensioni o riduzioni di attività per eventi temporanei e contingenti non imputabili all’impresa o ai lavoratori ovvero da crisi temporanee di mercato.
Settori: INDUSTRIA, COOPERATIVE DI PRODUZIONE, EDILIZIA, AGRICOLTURA.
Lavoratori beneficiari: operai, intermedi ed equiparati, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori assunti con contratto di formazione, operai addetti a lavori stagionali, lavoratori apprendisti il cui rapporto di lavoro si sia trasformato a tempo indeterminato.
Durata: fino ad un massimo di 13 settimane consecutive prorogabili eccezionalmente fino ad un massimo di 52 settimane.
Misura: l’80% dell’ultima retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT, dal 1 gennaio 2008 la rivalutazione è determinata nella misura del 100%. Per retribuzione si intende tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde, con carattere di continuità ed obbligatorietà, al lavoratore in denaro e in natura al lordo delle ritenute.
Integrazione salariale straordinaria
E’ un intervento previsto nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale, fallimento, liquidazione coatta amministrativa.
Settori: INDUSTRIA, EDILIZIA, COMMERCIO, TURISMO, SPEDIZIONE E TRASPORTO.
Le imprese industriali, artigiane, vigilanza appaltatrici di servizi di pulizia, anche cooperative, operanti presso aziende in crisi che abbiano occupato, nel semestre precedente la domanda, più di 15 dipendenti.; le aziende del Commercio, turismo, spedizioni e trasporto con oltre 50 dipendenti.
Lavoratori beneficiari: operai, intermedi, impiegati e quadri.
Durata: 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. Spesso intervengono disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che modificano i limiti temporali.
Misura: l’80% dell’ultima retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento non può superare i massimali stabiliti anno per anno, dal 1 gennaio 2008 la rivalutazione dei massimali è determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT.
Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.
CIGS-Rotazione
Tra i lavoratori da collocare in CIGS che esplicano le medesime mansioni, nella stessa unità produttiva, deve essere effettuata la rotazione secondo i criteri tra azienda RSU e Sindacato Territoriale. La mancata attuazione della rotazione comporta una penalità per l’azienda .