Il DDL approvato dal Governo e ora all’esame del Senato, contiene disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione.

DDL Autonomie regionali differenziate: le finalità

Il nuovo disegno di legge, (sotto allegato) si propone, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo, di semplificare le procedure ed accelerare i procedimenti, nonché di distribuire le competenze regionali conformemente ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In tal senso, il DDL definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

L’art. 1 prosegue affermando che, il raggiungimento delle finalità sopra descritte è consentito a condizione che venga rispettata la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) Cost.

Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione

L’articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione.

È in particolare previsto che le Regioni, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, possano deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Tale richiesta è poi trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al quale compete l’avvio del negoziato con la Regione interessata ai fini dell’approvazione dell’intesa. La norma prosegue stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri può, al fine di tutelare l’unità giuridica o economica, limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie per i quali è stata formulata la richiesta della Regione.

Spetterà poi al Consiglio dei ministri approvare lo schema di intesa negoziato tra Stato e Regione, su cui dovrà poi esprimere il proprio parere la Conferenza unificata. Dopo che il parere è stato reso, lo schema di intesa preliminare è trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari.

Al termine dell’esame da parte delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri predispone lo schema di intesa definitivo, insieme al quale il Consiglio dei Ministri adotta un disegno di legge di approvazione dell’intesa. Dopo tale passaggio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale sottoscrivono l’intesa definitiva.

Infine, il disegno di legge e l’intesa allegata sono trasmessi alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che approvano il testo normativo con il procedimento previsto per legge rinforzata, pertanto ciascuna Camera lo approva a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Livelli essenziali delle prestazioni

L’art. 3 si occupa di disciplinare l’iter per la determinazione dei LEP, prevedendo, in particolare, che i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i relativi costi e fabbisogni standard, sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciascuno schema di decreto è poi trasmesso alle Camere per il proprio parere, a seguito del quale il Presidente del CDM adotta il decreto.

Risorse per l’esercizio delle funzioni regionali

L’art. 5 si occupa di individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni delle ulteriori forme di autonomia, stabilendo che esse sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, di cui fanno parte, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.

Funzioni amministrative agli enti locali

L’art. 6 stabilisce che le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, cost. possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Durata delle intese e successione di leggi nel tempo

Il DDL prevede che l’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione debba indicare la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Inoltre, con le medesime modalità di cui all’art., 2 è previsto che l’intesa possa essere modificata. Allo scadere della sua durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione.

Per quanto riguarda il monitoraggio, il testo normativo stabilisce che la Commissione paritetica provveda annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.

Sempre la Commissione paritetica provvede annualmente alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. In caso di scostamento, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta, secondo l’iter indicato dalla norma, adotta le dovute variazioni delle aliquote definite nelle intese garantendo comunque l’equilibrio di bilancio.

Risorse finanziarie

L’art. 9 impone che, dall’applicazione del DDL e di ciascuna intesa, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È inoltre stabilito che le intese non possano in ogni caso pregiudicare l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.

È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Misure perequative, di promozione e solidarietà

Il DDL si occupa anche di introdurre misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale per i territori regionali che non concludono le intese. In relazione a tali territori, lo Stato, in attuazione dell’articolo 119, commi terzo e quinto cost., promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti (da Stato, regioni e amministrazioni locali) nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46416-autonomia-differenziata.asp
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