I casi che possono portare alla cancellazione del pignoramento immobiliare sono tipizzati dal codice di procedura civile, ne sono un esempio l’estinzione fisiologica e l’iniziativa del debitore.

Cancellazione del pignoramento

Il pignoramento è un atto appartenente alla fase esecutiva la cui trascrizione si rivela funzionale a consentire ai terzi di venire a conoscenza della pendenza del procedimento di esecuzione con conseguente divieto fatto al debitore di disporre dei beni che siano stati pignorati. In questa sede quel che ci interessa sono i casi, normativamente tipizzati, che conducono alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Estinzione fisiologica

Il primo caso è, come facilmente intuibile, l’esito fisiologico dell’espropriazione immobiliare, che si realizza con la vendita dell’immobile e il conseguente trasferimento all’aggiudicatario.

Ai sensi dell’art. 586 c.p.c., così come modificato dalla Riforma Cartabia, infatti “Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’art. 585, quarto comma, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento“.

Come emerge dalla norma, il decreto cui si fa riferimento, è teso a disporre, tra gli altri adempimenti, la cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie.

Iniziativa del debitore

Ulteriori circostanze che possono condurre alla cancellazione della trascrizione del pignoramento sono quelle che conseguono anche ad un’iniziativa del debitore. Il debitore può infatti decidere di:

  • pagare il proprio debito con conseguente rinuncia agli atti da parte del creditore;
  • trovare un accordo con il creditore per procedere all’estinzione del debito, con conseguente rinuncia al pignoramento dap arte del creditore;
  • fare opposizione all’esecuzione, contestando errori formali della procedura esecutiva;
  • fare opposizione agli atti esecutivi, contestando la fondatezza del diritto di credito vantato.

Iniziativa del terzo

Merita un cenno anche la cancellazione del pignoramento immobiliare a cui può condurre l’opposizione del terzo, nei casi in cui l’espropriazione ne pregiudicasse i diritti.

Sospensione, estinzione e cancellazione del pignoramento immobiliare

Non si dimentichi che, previa e motivata istanza, il Giudice dell’Esecuzione, in caso di opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 619 c.p.c) può sospendere il giudizio di esecuzione laddove ricorrano gravi motivi.

Il provvedimento, che assume la forma dell’ordinanza, può essere reclamato fermo restando che, laddove il reclamo non venga promosso e non venga incardinato il giudizio di merito, il g.e può dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo nonché la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Ai sensi dell’art. 624 comma 3 c.p.c., infatti, “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma”.

La cancellazione del pignoramento immobile può inoltre essere l’effetto dell’estinzione del processo esecutivo, disciplinata dall’art. 632 c.p.c, il quale dispone che “Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591bis”.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/26297-la-cancellazione-del-pignoramento-immobiliare.asp
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