L’INPS si adegua al consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione spiegando che la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge con addebito della separazione.
Tutti i coniugi separati hanno diritto alla pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità che sia).
Non c’è alcuna distinzione, cioè, in merito all’eventuale titolo che ha dato luogo alla separazione in quanto la prestazione spetta anche al coniuge separato con colpa o con addebito della separazione.
Lo ha reso noto l’Inps (Circolare n. 19/2022) con la quale l’istituto si è adeguato all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Sino ad oggi l’INPS ha seguito un orientamento diverso per i coniugi separati. Al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione l’assegno spetta solo nel caso il coniuge risulti titolare dell’assegno di mantenimento stabilito con provvedimento del tribunale. La Cassazione, tuttavia, ha più volte sconfessato tale assunto affermando che non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento alcuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione.
Ciò in ragione della riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato articolo 151 c.c. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987.
Di conseguenza, la prestazione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.
L’Inps, pertanto, adeguandosi all’orientamento della Cassazione spiega che il coniuge separato è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46434-pensione-ai-superstiti-spetta-anche-con-addebito-della-separazione.asp
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