Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione.
1. Applicazione delle nuove aliquote, degli scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha introdotto disposizioni in materia di imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), aventi effetti per il periodo di imposta 2024. Tali disposizioni sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, in luogo di quelle previste dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR).
In particolare, è prevista una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, come di seguito indicato:
- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.
L’aliquota IRPEF del 23 per cento è applicata fino allo scaglione di reddito pari a 28.000 euro – diversamente dai 15.000 euro previsti dalla normativa di cui al menzionato articolo 11 del TUIR – ed è abolita l’aliquota del 25 per cento.
Restano, invece, inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023 innalza, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La nuova disciplina è applicata dall’INPS sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.
2. Trattamento integrativo
L’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 216 del 2023 ha, inoltre, modificato – per l’anno di imposta 2024 – il requisito di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, prevedendo che tale trattamento spetti a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Conseguentemente, con tale disposizione è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.
3. Assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo
L’importo mensile netto dell’assegno straordinario garantito dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del settore del credito cooperativo, da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.
Il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai predetti Fondi di solidarietà con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024 è, pertanto, effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.
4. Comunicazioni
Per dare evidenza dell’applicazione del nuovo sistema di scaglioni e delle aliquote IRPEF per l’anno 2024, sul prossimo cedolino di marzo 2024, è riportata la seguente annotazione: “Da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del d.lgs. 216/2023”.
Leggi sul Portale INPS > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.02.messaggio-numero-755-del-20-02-2024_14484.html