La consulenza tecnica d’ufficio nel processo di famiglia e minorile: aspetti operativi e metodologici.

CTU: nomina, doveri e compiti

Ai sensi degli articoli 13, 22 e 23 disp. att. c.p.c., il giudice nomina il consulente tecnico che, per competenze ed esperienze professionali, sia quello più adatto per l’espletamento dell’incarico.

Il CTU deve essere imparziale e ha il dovere entro il termine previsto dall’art. 192 c.p.c., di comunicare al giudice l’esistenza di fatti che possono determinare la sua ricusazione.

Il CTU determina il calendario delle operazioni peritali e informa i difensori delle parti e i CTP, ove nominati.

Il CTU concorda con i CTP le procedure e calendarizza gli incontri, in modo tal da consentire la presenza degli stessi, facendo comunque prevalere sempre la necessità di rispettare i tempi di deposito dell’elaborato peritale.

CTU e i CTP operano congiuntamente al fine di rispettare il calendario delle operazioni peritali e il termine fissato dal giudice per il deposito dell’elaborato.

Eventuali proroghe possono essere richieste dal CTU, prima della scadenza del primo termine di cui all’art. 195 c.p.c. in caso di particolare complessità della perizia. Il fascicolo processuale è messo integralmente a disposizione del CTU. Il giudice, al momento dell’ammissione della CTU, può concedere termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l’espletamento dell’incarico, non operando le decadenze di cui all’art. 473-bis.17 c.p.c., trattandosi di diritti indisponibili.

Nel corso della CTU possono essere prodotti al CTU o da lui acquisiti altri documenti pubblici o pubblicamente consultabili e documenti che sono in possesso di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l’indispensabilità ai fini degli accertamenti (es. certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, ecc.). Il CTU, acquisisce il documento e lo trasmette indicando la provenienza e le modalità di acquisizione, ai CTP nominati o, in assenza, ai difensori delle parti, i quali, nel rispetto del contraddittorio, hanno il diritto di controbattere sul contenuto dei documenti prodotti. Ogni altro documento (video, trascrizioni di mail, sms, whatsapp) deve essere depositato dal difensore nel fascicolo di parte; il giudice ne valuta la rilevanza ai fini dell’espletamento dell’incarico, ferma restando la facoltà del CTU di acquisirlo autonomamente.

Operazioni peritali

All’inizio delle operazioni peritali il CTU redige il verbale dell’inizio delle stesse in cui dà atto:

  • della metodologia che verrà utilizzata,
  • del calendario delle operazioni peritali,
  • della tempistica.

Le osservazioni e le istanze dei CTP (art. 194 c.p.c). sono effettuate durante le operazioni peritali e verbalizzate dal CTU; solo in caso di situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni urgenti e indifferibili, le osservazioni e le richieste potranno essere formulate mediante comunicazione a mezzo pec. I verbali delle operazioni peritali sono sottoscritti dal CTU e allegati alla relazione nel primo termine di cui all’art. 195 c.p.c.

Nella gestione delle operazioni peritali, il CTU deve individuare le modalità più opportune, da remoto o in presenza, sempre garantendo il rispetto del contraddittorio. L’esame peritale degli adulti comporta un’anamnesi completa che può essere effettuata insieme all’esame clinico.

I test (proiettivi e/o psicometrici) possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma i risultati devono essere presi in esame nell’ambito di una valutazione il cui elemento guida è sempre l’esame clinico. L’assenza di test non preclude in linea di principio la possibilità di una corretta formulazione diagnostica.

I test vengono effettuati da professionisti qualificati e specializzati in ambito forense, diversi dal CTU, sotto la sua responsabilità e direzione, e il materiale deve essere consegnato al CTU.

Operazioni che coinvolgono il minore

Il CTU svolge le operazioni che coinvolgono il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici e con modalità e tempistiche che garantiscano la serenità del minore, anche in ragione della sua età.

Il CTU informa il minore sulle finalità dell’esame e utilizza strategie comunicative adeguate alle sue capacità di comprensione; il CTU accerta le competenze del minore in relazione alla capacità di discernimento, tenuto conto dell’età e del funzionamento psichico. Il CTU ha cura di promuoverne la libera espressione di intenzioni pertinenti all’accertamento peritale, compatibilmente con l’età e con la capacità di discernimento. Poiché la libera espressione delle proprie istanze è un diritto prioritario del minore, che potrebbe essere ostacolato da una presenza eccessiva di adulti nel contesto valutativo, l’esame dei minori avviene senza la presenza dei CTP, fatta salva la possibilità di questi di farne espressa richiesta. Al fine di preservare un contesto adeguato, la presenza del curatore-difensore non è opportuna durante l’esame clinico del minore, salvo richiesta del CTU. Ove il curatore speciale ritenga opportuna o necessaria la sua presenza, ne farà motivata richiesta al CTU che valuterà se consentirla sulla base di adeguata motivazione. Qualora il curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore, il colloquio con il curatore speciale deve avvenire nel contraddittorio con i CTP.

L’esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato; il giudice o il CTU possono escludere la videoregistrazione, qualora pregiudizievole per il minore in considerazione della sua situazione psicofisica. In ogni caso, i supporti contenenti le registrazioni audiovideo devono essere consegnati, al termine dell’incombente, ai CTP ove nominati o ai difensori; CTP e difensori li utilizzeranno nel rispetto della tutela del minore. Il CTU ha facoltà di trascrivere integralmente ovvero di redigere verbale sommario dell’esame clinico del minore; la trascrizione o il verbale sommario sono allegati alla relazione. Il giudice può disporre l’audiovideoregistrazione dell’esame degli adulti, ove la ritenga necessaria. Ove alla prima udienza successiva al deposito della CTU sia richiesta la produzione del supporto contenente le registrazioni, il giudice decide, bilanciando tra il diritto di difesa e le esigenze di tutela della riservatezza. CTP e difensori utilizzano le registrazioni così acquisite nel rispetto della tutela del minore.
Qualora il CTU decida di non procedere all’audioregistrazione degli incontri, essi non possono essere audioregistrati dai CTP autonomamente, se non previa autorizzazione del CTU.

Relazione del CTU

La relazione del CTU deve essere:

  • Sintetica (la storia familiare dei genitori dalla loro nascita può essere omessa o molto sintetizzata se non assume rilevanza nella risposta ai quesiti. Il CTU non deve riassumere o riportare gli atti di causa);
  • Chiara, considerato che il linguaggio del consulente d’ufficio deve essere chiaro e intellegibile anche ai non specialisti;
  • Coerente, ovvero tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali alle indagini svolte e alle deduzioni tratte.

La relazione del CTU si articola in parti o sezioni, di cui all’indice da inserirsi in epigrafe, nelle quali sono chiaramente distinti:

  • I fatti osservati direttamente dal CTU;
  • Le dichiarazioni rese delle parti e dai terzi;
  • Le valutazioni effettuate dal CTU, partendo dalle indagini svolte, affiancate dalla sintesi dei colloqui clinici, purché sia sempre rigorosamente distinto ciò che viene riferito al CTU dalle considerazioni del CTU;
  • L’indicazione della letteratura nazionale e internazionale di riferimento per la valutazione effettuata, anche in relazione ai test eventualmente somministrati, con indicazione delle linee guida internazionali e nazionali seguite;
  • La descrizione della metodologia e delle modalità di svolgimento dell’incarico (colloqui, test, ecc.) e delle indagini effettuate, ivi incluso il calendario delle operazioni peritali;
  • Le conclusioni in risposta al quesito del giudice, espresse in modo sistematico per ogni capo del quesito.

Il CTU allega alla relazione, da inviarsi alle parti costituite nel termine assegnato dal giudice:

  • La trascrizione o il verbale sommario dell’esame clinico del minore se effettuato;
  • Ogni documentazione acquisita durante la CTU;
  • I verbali delle operazioni peritali;
  • La documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se eseguite;
  • Le audiovideoregistrazioni – o le audioregistrazioni – dei colloqui clinici relative al minore;
  • Le audiovideoregistrazioni – o le audioregistrazioni – dell’esame adulti, ove disposte dal giudice.

Il CTU deposita nel fascicolo del processo la relazione, nonché le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse a opera del CTU.

Conclusione incarico CTU e garanzia terzietà

Dopo la conclusione dell’incarico, il CTU e i suoi ausiliari si astengono dall’assumere privatamente incarichi di sostegno e/o intervento terapeutico a favore delle parti e/o dei minori (es. ausiliario ex art. 473-bis.26 c.p.c, coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità, terapeuta del minore, terapeuta della coppia e/o di uno dei genitori) sia nel rispetto delle norme deontologiche proprie (art. 26 del codice deontologico degli psicologi, art. 62 del codice deontologico dei medici) sia al fine di garantire la terzietà del CTU e dell’ausiliario anche dopo lo svolgimento dell’incarico, qualora si renda necessario un suo nuovo intervento in ambito giudiziale.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46439-la-ctu-nel-processo-di-famiglia.asp
(www.StudioCataldi.it)