Articolo 1, commi 136 e 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Con la presente circolare, si forniscono istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023, alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni.

Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024).

In particolare, l’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024, ha previsto che:

Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024.

L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028.

Il successivo comma 137ha stabilito che: “Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla norma in esame.

Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2024 si fa rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017, n. 34 del 23 febbraio 2018, n. 62 del 25 maggio 2022, nonché ai messaggi pubblicati in materia.

1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio (articolo 1, comma 136, primo periodo)

L’articolo 1, comma 136, della legge n. 213 del 2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

Ne consegue che, con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b), c) e d), della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni, siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Si precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

L’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024 non ha introdotto modifiche rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto. Per tali aspetti, rimangono pertanto ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 288 e 289, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare riferimento ai fini del riconoscimento dell’APE sociale ai sensi della lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.

Analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 e ribadito al paragrafo 1 della circolare n. 62 del 2022, i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).

2. Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro (articolo 1, comma 137)

Come anticipato in premessa, il comma 137 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, ai sensi della norma in esame. Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 232 del 2016, secondo cui: “L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”(cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 100 del 2017).

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

–    svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

–    svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Si specifica, al riguardo, che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004).

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Agli stessi fini, per la verifica del superamento del limite reddituale previsto per il lavoro autonomo occasionale, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale percepito nel periodo di godimento dell’APE sociale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L’indennità percepita nel corso dell’anno in cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o – nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale – in cui risulta superato il limite reddituale di 5.000 euro annui lordi, diviene indebita e la Struttura territoriale INPS deve procedere al relativo recupero.

Ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità in parola, la nozione di lavoro è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli articoli 49 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.

In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale ripresa di attività lavorativa dipendente e autonoma e il superamento dei limiti reddituali previsti per il lavoro autonomo occasionale tramite la consultazione delle banche dati disponibili e attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Termini per il monitoraggio (articolo 1, comma 136, secondo periodo)

Il comma 136 – secondo periodo – dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024”.

In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio ai sensi della legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della legge di Bilancio 2024 (cfr. il successivo paragrafo 4).

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

–    30 giugno 2024per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;

–    15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;

–    31 dicembre 2024per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100 del 2017.

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

4. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 136, terzo periodo)

Al fine di garantire la concessione della misura, l’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della legge n. 213 del 2023, ha previsto che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028.

Leggi sul Portale INPS > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.02.circolare-numero-35-del-20-02-2024_14481.html