Sospesa l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione delle somme già pignorate al debitore soggetto ludopatico.

Ludopatia e indebitamento: la vicenda

Francesco, nome di fantasia, è un lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, presso la pubblica amministrazione.

Ha sofferto di ludopatia, e per questa sua dipendenza è in cura, già a far data da febbraio del 2022, presso una struttura pubblica ASL, svolgendo un percorso terapeutico ancora in corso.

Questa sua accertata patologia, e la circostanza che il sig. Francesco stia seguendo un percorso terapeutico di guarigione, esclude la colpa grave nell’indebitamento.

È separato dalla prima moglie, ed oggi risulta essere convivente con la seconda moglie, con cui ha avuto una figlia oggi minorenne.

Vive in una casa a lui assegnata dal Comune di residenza e risulta essere debitore per dei canoni non pagati.

La sua retribuzione mensile, al momento dell’accesso alla procedura da sovraindebitamento, subiva la disamina a seguito di una cessione del quinto, una delega sul conto, ed altresì, nel 2022, un pignoramento dello stipendio da parte di un creditore.

I suoi debiti ammontavano a circa 74.000 euro e i flussi di cassa non erano adeguati a far fronte alle obbligazioni assunte.

Tanto detto, il sig. Francesco, non essendo più in grado di pagare alcunché in seguito al pignoramento, ed avendo ormai a disposizione esigue somme per certare di mantenere in maniera dignitosa la sua famiglia, decideva di accedere alla normativa del sovraindebitamento, al fine riequilibrare i flussi di cassa e le obbligazioni così come rimodulate nel piano di ristrutturazione dei debiti.

I creditori si opponevano all’omologa del piano, tuttavia, il Giudice Delegato dott. Pittaluga, ha omologato con sentenza il piano proposto.

Omologa piano di ristrutturazione debiti

Nella sentenza di omologa (sotto allegata), in merito alle osservazioni al piano poste dai creditori sulla meritevolezza di parte ricorrente, si legge quanto segue: “… ha contestato la sussistenza del requisito della meritevolezza. Al riguardo, deve osservarsi che l’accesso alla presente procedura è impedito al consumatore che abbia causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Nel caso di specie, la presenza di ludopatia, le somme non elevate dell’indebitamento e l’assenza di spese voluttuarie e in genere di alcun elemento che possa indurre a ritenere che il debitore ha utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal gioco, consentono di escludere la colpa grave nella causazioni del proprio sovraindebitamento da parte del ricorrente”.

Il giudice si esprime anche su un tema molto dibattuto e contestato in seguito all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa, ossia in merito alla prededuzione del compenso dovuto all’Advisor, specificando in particolare che: “il credito del professionista ulteriore rispetto a quelli nominati dall’OCC, sorti in funzione della domanda di omologazione del piano, deve considerarsi in prededuzione nella misura del 75% ex art. 6 CCII, mentre la restante parte del credito deve ritenersi assistito da privilegio”.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46086-debitore-ludopatico-esclusa-la-colpa-grave-e-la-malafede.asp
(www.StudioCataldi.it)