Decreto interministeriale dell’8 agosto 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, dell’8 agosto 2023 (Allegato n. 1).

Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE (di seguito, anche Fondo SOLIMARE), alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.

Il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto in data 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data del 7 ottobre 2023.

In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si evidenzia quanto segue.

L’articolo 2 del decreto istitutivo n. 90401/2015, e successive modificazioni, è stato integralmente sostituito; pertanto, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo SOLIMARE, tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo SOLIMARE e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

Si precisa, inoltre, che tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale ai sensi della novellata normativa dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto istitutivo n. 90401/2015, e successive modificazioni (cfr. l’art. 3 del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023), in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.

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