Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 28 luglio 2023.
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (di seguito, Fondo) alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
Tale decreto interministeriale recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data del 1° ottobre 2023.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo dal decreto interministeriale in argomento, si evidenzia quanto segue.
L’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 è stato sostituito al fine di adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5–bis, del D.lgs n. 148/2015[1].
Anche il comma 6 del medesimo articolo 5 è stato integralmente sostituito. Alla luce della novella normativa, che supera la precedente disciplina[2], l’Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Considerato che la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in commento ricade in un giorno festivo (1° ottobre 2023), al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni erogate dal Fondo, si precisa che le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.
Infine, in ordine al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo, in quanto lo stesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.
Con successiva circolare saranno illustrati nel dettaglio i profili conseguenti all’adeguamento delle disposizioni del Fondo alla novella di cui dalla legge n. 234/2021, come recato dal decreto interministeriale del 28 luglio 2023.
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