Articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1° giugno 2023. Precisazioni.
Con i messaggi n. 1834 del 18 maggio 2023 e n. 2064 del 1° giugno 2023 l’Istituto ha comunicato che a decorrere dal 1° giugno 2023, ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono state trasferite all’INPS le funzioni già svolte dalle Commissioni mediche di verifica istituite presso il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Dalla medesima data è stato messo a disposizione delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro il servizio on line per la presentazione delle domande di richiesta di accertamento sanitario.
Tanto premesso, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute all’Istituto, in riferimento alle effettive funzioni trasferite all’INPS a decorrere dal 1° giugno 2023, con il presente messaggio si precisa quanto segue.
L’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge n. 73/2022, ha disposto che: “Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l’INPS subentra al Ministero dell’economia e delle finanze nell’attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite”.
Il successivo comma 3-ter del medesimo articolo, inoltre, ha previsto che: “Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all’articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall’INPS con le modalità di accertamento già in uso per l’assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, né ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda”.
Pertanto, ai sensi del citato articolo 45, comma 3-ter, il legislatore ha trasferito all’INPS le competenze relative agli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici, nonché del personale degli Enti locali, indicando esplicitamente sia le disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sia quelle dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
Inoltre, il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2023, indicando le funzioni trasferite all’INPS, fa riferimento, come precisato anche nel citato decreto-legge n. 73/2022, al personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’articolo 2, comma 2, del citato D.M. 31 maggio 2023 specifica altresì che: “Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:
a) all’ accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità […]”.
Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità sono in capo all’INPS.
Conseguentemente, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023, che sono di competenza dell’INPS; le medesime Commissioni provvederanno a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.
Si precisa, infine, che le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, se dovessero ricevere domande dal 1° giugno 2023, avranno cura di informare le Amministrazioni/Enti datori di lavoro richiedenti in merito alla nuova modalità di trasmissione delle domande in via telematica all’INPS.
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