Assegno unico e universale e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili. Applicazione dell’articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 153 del 3 luglio 2023. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

In materia di assegno unico e universale per i figli a carico, misura introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è, da ultimo, intervenuto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, a decorrere dal 1° giugno 2023, disciplina le regole per la fruizione della maggiorazione della prestazione in caso di genitori entrambi lavoratori nella particolare ipotesi di nuclei vedovili.

Con riferimento alla misura dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con la presente circolare si illustrano le modalità di applicazione della maggiorazione dell’assegno prevista dall’articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo, con particolare riguardo ai nuclei vedovili, alla luce delle modifiche apportate alla norma dall’articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48[1], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Con l’entrata in vigore della modifica normativa, resta fermo quanto previsto al primo periodo dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, in base al quale: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

A seguito della novella recata dall’articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023, con effetto dal 1° giugno 2023al citato comma 8è stato aggiunto il seguente periodo: “La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

Tanto premesso, preliminarmente si ricorda quanto precisato dall’Istituto con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, in cui era stata in primis chiarita la ratio[2] della maggiorazione riconosciuta, in via normativa, esclusivamente nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, rilevando a tale fine sia i redditi da lavoro dipendente o assimilati che i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che devono essere posseduti al momento della domanda. Tale impostazione, era stata confermata dall’Istituto anche con il successivo messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, con cui era stato chiarito che la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non potesse essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore. Con lo stesso messaggio è stato altresì chiarito che relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di NASpI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Sin dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 230/2021, stante la ratio della maggiorazione prevista dalla legge, se, da un lato, si è dovuto tenere conto del dato letterale della norma e delle sue finalità, dall’altro, è stata considerata la maggiore vulnerabilità dei nuclei divenuti monoparentali a causa del decesso dell’altro genitore.

Pertanto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per il primo anno di vigenza dell’AUU, l’INPS ha garantito la maggiorazione ai nuclei vedovili per i quali la condizione di monogenitorialità si sia verificata nel corso di fruizione della prestazione e sino al termine dell’annualità di spettanza della misura di AUU. Pertanto, ai nuclei vedovili, per i quali l’evento del decesso dell’altro genitore si sia verificato nel corso dell’anno di competenza 2022, l’agevolazione è stata corrisposta fino a febbraio 2023 (cfr. il messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023).

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