Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Riconoscimento della misura di integrazione al reddito in favore dei lavoratori somministrati. Chiarimenti e istruzioni operative e procedurali.

Con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 è stata illustrata la disciplina in materia di sostegno al reddito introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della Regione Emilia-Romagna.

Con il successivo messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023 sono state fornite, tra le altre, istruzioni operative per l’invio delle domande e per le connesse attività istruttorie e di pagamento diretto della prestazione.

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti e istruzioni operative relativamente al riconoscimento della misura in commento in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’allegato 1 al citato decreto-legge n. 61/2023, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.

Conseguentemente, anche a seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa quanto segue.

In considerazione della ratio della norma in commento, consistente nel fornire un nuovo strumento di tutela, sostitutivo/alternativo a quelli previsti a regime dalla normativa vigente, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale nelle ipotesi di impossibilità a prestare attività lavorativa, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore. Conseguentemente, laddove quest’ultima sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori di cui all’allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto – nella misura e per le diverse durate indicate al paragrafo 3 della circolare n. 53/2023 – a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.

Di contro, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

In ogni caso, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023 (cfr. il messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023), risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. Si ricorda che, in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto–legge n. 61/2023, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

Resta confermato il limite di spesa indicato dal comma 9 dell’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, le cui attività di monitoraggio sono affidate all’Istituto.

Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023.

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