Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 325, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili.
Il comma 325 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stanzia ulteriori risorse finanziare per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con riferimento all’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.
Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 325, della legge n. 197/2022, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2023 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Nello specifico si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Pertanto, dal suddetto quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Per quanto riguarda la trasmissione per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP) dei decreti e il relativo pagamento da parte delle Strutture territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.
Al fine di ripartire correttamente le risorse messe a disposizione con la richiamata normativa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nella corrente annualità.
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