Articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

L’articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha stabilito che l’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), trovi applicazione anche per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando altresì il limite massimo di importo fruibile a 8.000 euro annui. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. Si forniscono altresì ulteriori precisazioni in merito all’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30 giugno 2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all’emergenza da Covid-19.

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