Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Istruzioni operative.

L’articolo 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la disciplina del congedo di paternità obbligatorio, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario.

Nello specifico, il citato articolo 27-bis prevede che “il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. […] Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28” del medesimo decreto legislativo.

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