Il GIP di Brindisi apre ad un’intepretazione progressista in ordine ad un cumulo materiale di pene detentive che, singolarmente valutate, non superino i 4 anni.

Cumulo pene e disposizione transitoria Riforma Cartabia: il caso

Nel gennaio 2023, un soggetto veniva raggiunto da un’ordine di carcerazione del Procuratore della Repubblica di Brindisi per l’esecuzione delle seguenti pene concorrenti: anni 3 di reclusione ed € 40.000 di multa per il reato ex art. 73 D.P.R. n. 309/90; anni 2 di reclusione ed € 6.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/67. Pene inflitte con un’unica condanna dal GIP di Brindisi che non aveva riconosciuto la continuazione tra i due illeciti.

Il difensore del condannato proponeva due incidenti di esecuzione.

Trattandosi di pene concorrenti, con la prima istanza si evidenziava che, ad entrata in vigore del D.Lgs 150/2022 (cd riforma Cartabia), il procedimento era pendente innanzi alla Corte di Cassazione e che, pertanto, dovendo considerare separatamente i due reati, sarebbe stato possibile sfruttare la disposizione transitoria della riforma Cartabia per chiedere la pena sostitutiva in ordine alla condanna per anni 3; con la seconda istanza, si rilevava che, in caso di accoglimento della prima, la pena da espiare sarebbe stata solo di anni 2 con conseguente applicazione dell’art. 656 comma 5 c.p.p.

La questione giuridica

La peculiarità del caso di specie risiede in un triplice aspetto:

1) una sentenza di condanna per due reati non uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sono state inflitte due pene sotto i 4 anni (anni 3 e anni 2);

2) la modifica, con la riforma Cartabia, della disciplina sulla sostituzione delle pene detentive non superiori ai 4 anni;

3) la norma transitoria del decreto legislativo 150/2022, secondo cui, per un procedimento pendente innanzi alla Corte di Cassazione all’entrata in vigore del decreto stesso, è possibile chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva ex art.20 bis c.p., entro 30 giorni dall’irrevocabilità della sentenza.

La difesa del condannato ha quindi ipotizzato che, se i delitti andavano separatamente considerati (invero la Procura aveva proceduto correttamente ad un mero cumulo materiale), allora andavano ugualmente separate le relative condanne (anni 3 e anni 2 di reclusione), trovandosi di fronte a due pene sotto gli anni 4 di reclusione.

Potendo giovare della norma transitoria di cui all’art.95 D.Lgs. 150/2022, la difesa chiedeva al GIP di Brindisi, già Giudice di cognizione, la sostituzione della pena alla reclusione di anni 3 con quella della detenzione domiciliare sostitutiva. Proponeva, altresì, un secondo incidente di esecuzione, constatando che l’accoglimento della prima istanza avrebbe di fatto ridotto la pena residua ai soli anni anni 2, trovandosi l’istante nelle condizioni di ottenere la sospensione dell’esecuzione dalla carcerazione ex art.656 comma 5 c.p.p. e demandando al Tribunale di Sorveglianza la decisione in merito ad una misura alternativa alla detenzione.

Le ordinanze del GIP di Brindisi

Acquisito il parere favorevole del P.M., in data 3 marzo 2023, il GIP di Brindisi accoglieva entrambe le istanze con altrettante ordinanze.

Con la prima, il giudice ha preliminarmente dichiarato l’ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 150/2022, essendo il procedimento pendente innanzi alla Corte di Cassazione al momento dell’entrata in vigore del decreto e la richiesta presentata nei 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Ha quindi proceduto con la disamina del questione, chiosando che “Si deve tenere in considerazione che […] non si superi il limite di quattro anni previsto dall’art.20 bis c.p., dovendosi considerare separatamente le pene inflitte per i reati non unificati ai sensi dell’art. 81 c.p. […] trattandosi di sostituzione della pene relativa alla fase di cognizione, nel silenzio della norma, la sostituzione opera in relazione alle condanne per singoli reati giudicati autonomamente, situazione che si sarebbe verificata nel caso di procedimenti separati poi uniti nella fase dell’esecuzione. Non sembra applicabile la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 5 L. 689/81 che riguarda le ipotesi dell’applicazione di una pena unica conseguente ad una valutazione unitaria dei reati“.

Sulla scorta di tale premesse, valutata l’idoneità del programma predisposto dall’UEPE, il giudicante disponeva la sostituzione della pena di anni 3 di reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva.

Con il secondo provvedimento, prendendo le mosse dalla precedente decisione, il giudice rilevava che, accolta la richiesta in ordine alla sanzione sostitutiva, “la pena detentiva da eseguire è pari ad anni 2 di reclusione con conseguente applicabilità dell’art. 656 comma 5 c.p.p.“.

In conclusione, veniva sospeso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e si ordinava l’immediata liberazione del condannato, con il consueto avvertimento di presentare istanza entro 30 giorni per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45745-cumulo-pene-applicazione-art-20bis-cp-e-contestuale-sospensione-ex-art-656-cpp.asp
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