Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.

1. Premessa

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 19 agosto 2022, attuativo dell’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito, anche decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti e abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

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