La pensione di reversibilità non rientra tra i crediti impignorabili indicati dall’art. 545 c.p.c., essa quindi è pignorabile nei limiti sanciti dallo stesso, tenendo conto del minimo vitale previsto dal dl n. 115/2022.

Si può pignorare la pensione di reversibilità?

La pensione, sappiamo bene, è pignorabile entro certi limiti di importo. Molti quindi si domandano se ad essere soggetta a pignoramento è anche la pensione di reversibilità che è quella che viene riconosciuta ai superstiti del titolare del trattamento pensionistico.

Vediamo di rispondere a questa domanda, dopo aver definito la pensione di reversibilità.

Cos’è la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità viene riconosciuta ai parenti superstiti del de cuius titolare di pensione una diretta o in corso di liquidazione perché era già stato appurato il diritto del lavoratore al trattamento pensionistico.

La pensione indiretta

Dalla pensione di reversiblità si distingue la pensione indiretta solo per il fatto che a differenza della prima, essa spetta se il lavoratore defunto aveva maturato 15 anni di contribuzione e rapporto assicurativo di cui almeno tre nei 5 anni antecedenti la data del decesso.

Soggetti che hanno diritto alla reversibilità

In base a diverse disposizioni di legge i soggetti a cui spetta la pensione di reversibilità sono i seguenti:

  • il coniuge, anche separato o divorziato che sia titolare dell’assegno di divorzio periodico e che non sia passato a nuove nozze. Se il de cuius però, dopo il divorzio, ha contratto nuove nozze, la reversibilità va ripartita tra coniuge divorziato e secondo coniuge;
  • il componente che fa parte dell’unione civile;
  • i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni di età e che sono stati dichiarati inabili o che frequentano un corso di studi fino a 21 anni (se si tratta di una scuola media o professionale) e fino a 26 anni se si tratta di Università;
  • i genitori del pensionato, che al momento della morte hanno 65 anni di età compiuti, non hanno pensione e sono a carico del figlio, ovviamente se mancano il coniuge o i figli;
  • fratelli celibi e sorelle nubili del de cuius se inabili al lavoro al momento della morte del titolare della pensione e quindi a suo carico.

Per quanto riguarda l’ammontare della reversibilità, essa spetta ai superstiti in una quota di percentuale variabile che arriva fino al 100% se i superstiti sono il coniuge e due o più figli.

La pensione di reversibilità si può pignorare?

Arrivati a questo punto cerchiamo di rispondere alla domanda posta all’inizio.

Dalla lettura dell’art. 545 c.p.c che contiene la disciplina dei crediti impignorabili la pensione di reversibilità non viene menzionata, ragione per la quale la stessa deve considerarsi pignorabili. Gli unici importi per i quali il pignoramento non è consentito sono certi tipi di crediti alimentari e i crediti che hanno ad oggetto sussidi di grazia o sostentamento per persone povere o sussidi di maternità, per funerali, o malattie erogate da enti di assistenza o di beneficienza.

In che misura la pensione di reversibilità può essere pignorata?

Le regole che fissano i limiti di importo pignorabili della pensione di reversibilità sono gli stessi previsti per il pignoramento della pensione e sono quelli dettati dall’art. 545 c.p.c, fatte salve le regole contenute in leggi speciali.

In particolare, per quanto riguarda le pensioni, pignorabili solo per l’importo che supera il limite vitale, il recente decreto legge n. 115/2022, nel modificare il comma 7 dell’art. 545 c.p.c, prevede che lo stesso sia pari a 1000 euro.

La pensione di reversibiltà può essere impignorabile?

Per tutelare la pensione di reversibilità da eventuali creditori del de cuius che potrebbero agire per pignorarla è possibile tutelarla attraverso la rinuncia all’eredità, istituto disciplinato dall’art. 591 c.p.c. Poiché infatti la pensione di reversibilità non ha una natura successoria, essa spetta anche se l’eredità viene rinunciata perché viene acquisita dal superstite che ne ha diritto iure proprio come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/1987.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45342-pensione-di-reversibilita-si-puo-pignorare.asp
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