Non si possono compensare con altri crediti quelli relativi all’assegno per il mantenimento dei figli. La giurisprudenza ricorda che ad ostacolare la compensazione è la natura alimentare dello stesso

Non è ammessa la compensazione per l’assegno di mantenimento per i figli

Il Tribunale di Parma nel provvedimento n. 713/2022 (sotto allegato) ricorda che il mantenimento dei figli ha carattere alimentare e in quanto tale non può essere compensato.

Vediamo quali sono le ragioni di questa decisione.

Nell’ambito di un procedimento per la separazione personale dei coniugi il marito ottiene un precetto a cui la moglie si oppone, chiedendo l’accertamento della insussistenza del diritto dell’uomo a procedere ad esecuzione forzata e a ridurre l’importo del quantum dovuto eccependo in compensazione le somme dovute dallo stesso per le spese straordinarie e di mantenimento dei figli, che ammontano a più di 13.000,00 euro.

L’uomo chiede il rigetto dell’opposizione della moglie sostenendo di non essere a debito per le spese straordinarie della figlia perché sostenute senza essere state preventivamente concordate con lo stesso, mentre altre dovevano qualificarsi come spese ordinarie.

Il Tribunale nel decidere specificamente sulla questione della compensazione delle spese per il mantenimento della figli precisa e ricorda che per costante giurisprudenza di legittimità “Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti.”

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45353-il-mantenimento-dei-figli-non-e-compensabile.asp
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