Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021). Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

1. Premessa

Come previsto dall’articolo 39 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dall’articolo 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’Assegno di integrazione salariare (AIS), erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’Assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi.

Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, la predetta tutela ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

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