Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2022. Istruzioni contabili.

1. Premessa

Con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 marzo 2021.

Con il presente messaggio sono indicate le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022 (Allegato n. 1).

Le predette imprese usufruiranno delle riduzioni contributive di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 3.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 55/2022.

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