Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.
Con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 sono state fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in oggetto.
In particolare, l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Con il presente messaggio si chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
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