Articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni. Disposizioni operative.
L’articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, per l’anno 2020, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (ANF), nel rispetto del limiti di spesa pari a 1,5 milioni di euro e per un massimo di dodici mesi.
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