L’invio della lettera all’assicurazione per la richiesta di risarcimento danni da incidente stradale è il primo step per ottenere un ristoro.

Il contenuto della lettera all’assicurazione

Nel caso in cui si rimanga coinvolti, senza colpa, in un incidente stradale, una delle prime cose da fare è di certo quella di informare la compagnia di assicurazioni competente per il risarcimento, al fine di ottenere il ristoro dei danni eventualmente subiti.

A seconda che, sulla base delle circostanze del caso concreto, si rientri o meno nel campo di operatività del cd. “indennizzo diretto“, l’assicurazione alla quale rivolgersi sarà la propria o quella del responsabile del sinistro.

L’invio della lettera per la richiesta di risarcimento, specie nei casi più complessi, è opportuno che venga affidato a un avvocato, le cui spese, peraltro, sono generalmente a carico delle compagnie. In tal modo, infatti, sarà più agevole far valere i propri diritti.

In ogni caso, nella lettera di cd. “messa in mora” della Compagnia, vanno innanzitutto indicate le generalità del soggetto che pretende di essere risarcito, comprensive del codice fiscale e, in caso di danni alla persona, dell’età, dell’attività lavorativa svolta e del reddito.

È, inoltre, fondamentale ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, comprensiva dei corretti riferimenti spazio-temporali (ovverosia dell’indicazione del luogo e dell’orario in cui esso si è verificato).

Nel caso, poi, in cui i danni di cui si chiede il risarcimento siano quelli materiali subiti dal mezzo coinvolto nell’incidente, è opportuno indicare il luogo e gli orari in cui lo stesso potrà essere visionato e il tempo per il quale esso è a tal fine lasciato a disposizione delle Compagnie.

Se si è un possesso di un preventivo di riparazione, è opportuno allegarlo alla lettera.

Nel caso, invece, in cui si intenda chiedere il risarcimento delle lesioni personali subite, è necessario allegare quanto meno il referto di pronto soccorso, riservandosi di far pervenire la documentazione medica attestante l’entità del danno subito, il certificato di compiuta guarigione e l’eventuale perizia medico-legale di parte, ove non ancora disponibili.

Va inoltre dichiarato se si ha diritto o meno a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005.

In ogni caso, non bisogna mai dimenticare di allegare alla lettera per la richiesta di risarcimento danni copia del modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro o del verbale delle autorità, ove intervenute.

L’obbligo di indicare i testimoni

A seguito dell’entrata in vigore della legge numero 124/2017, se i danni riguardano solo le cose e non le persone nella lettera vanno indicati anche i nominativi dei testimoni. Infatti, se il danneggiato non identifica immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente non potrà poi chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento.

A tal proposito vanno comunque fatte due importanti precisazioni.

Innanzitutto, chi non indica i testimoni nell’immediatezza riceverà comunque, entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro, una lettera dall’assicurazione con la quale verrà invitato a provvedervi nel termine di 60 giorni.

In secondo luogo, in tre casi eccezionali un determinato soggetto può essere chiamato a testimoniare in giudizio anche se il suo nominativo non è stato tempestivamente indicato all’assicurazione. Si tratta nel dettaglio del caso in cui l’identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile, del caso in cui il testimone sia stato comunque identificato dalla polizia e del caso in cui il sinistro abbia cagionato anche danni alle persone.

I tempi di risposta

Le Compagnie, in caso di danni materiali, devono formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento, o comunicare i motivi per i quali ritengono di non doverla formulare, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, adeguatamente articolata.

I tempi si riducono a trenta giorni nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

In caso di lesioni personali, invece, le imprese di assicurazione sono tenute a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della lettera, adeguatamente formulata, e di tutta la documentazione medica necessaria.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/20274-la-lettera-per-la-richiesta-di-risarcimento-danni-da-incidente-stradale.asp
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