Guida completa sull’istituto della grazia del Capo dello Stato.
La grazia è un istituto disciplinato da diverse fonti: Costituzione, Codice penale e Codice di Procedura penale. Per comprendere la natura, gli effetti e il procedimento di emanazione è necessario analizzare la normativa di riferimento e la giurisprudenza più significativa.
Che cos’è la grazia?
La grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal Presidente della Repubblica. Il comma 11 dell’art 87 della Costituzione prevede infatti che il Capo della Stato “Può concedere la grazia e commutare le pene”. Il successivo art. 89 prevede però che: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”. Ciò significa che il decreto con cui il Capo dello Stato concede la grazia deve essere controfirmato dal Ministro di Grazia e Giustizia.
Istituto della grazia: un potere proprio del Presidente della Repubblica
Più di dieci anni fa, la controfirma ministeriale crea un conflitto di attribuzioni tra il Presidente della Repubblica e il Ministro di Grazia e Giustizia. Costui rifiuta di apporre il visto a un decreto di concessione della grazia. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 200/2006 precisa che la grazia è un istituto che risponde a finalità umanitarie. Essa contrasta il rigorismo della legge penale e favorisce il recupero e il reinserimento sociale del condannato. Per questo è importante riconoscere al Presidente della Repubblica, organo super partes per eccellenza, questo potere decisionale. Occorre inoltre ricordare che, se il Ministro al termine dell’attività istruttoria si dichiara contrario all’atto di clemenza, il Capo delle Stato può comunque adottare il decreto, disattendendo il diniego. Alla luce di queste e ben più complesse considerazioni, la Corte risolve il conflitto sostenendo che la grazia deve considerarsi un potere proprio del Presidente della Repubblica.
Gli effetti della grazia
Gli effetti della grazia sono previsti e disciplinati dall’art. 174 c.p: “L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.” Dalla lettura della norma emerge che la grazia è un istituto che estingue totalmente o parzialmente la pena comminata con sentenza di condanna irrevocabile o la trasforma in una di tipo diverso. In pratica un condannato alla pena dell’ergastolo può ottenere, in virtù della grazia, la reclusione temporanea, così come un detenuto può evitare il carcere pagando una multa. L’art. 174 c.p. precisa anche che l’istituto non estingue le pene accessorie, così come gli altri effetti penali della condanna, a meno che il decreto che la concede non lo preveda espressamente.
Di recente si è espressa in tal senso anche la Cassazione Penale, sez. III, con la sentenza n. 29566/2017: “… secondo quanto è espressamente previsto dall’art. 174 cod. pen., l’indulto e la grazia comportano effetti esclusivamente sulla pena principale, potendo questa essere, in funzione delle peculiarità del provvedimento, ora generale ora singolare, assunto, a volte condonata in tutto o in parte a volte commutata in un’altra specie di pena; ma, in assenza di diversa previsione contenuta nel provvedimento con il quale le misure clemenziali sono state disposte, né l’uno né l’altro incidono sulle pene accessorie.”
Le pene principali e accessorie
E’ necessario a questo punto ricordare che l’art. 17 c.p.elenca le pene principali per i delitti (ergastolo, reclusione, multa) e le contravvenzioni (arresto e ammenda), mentre l’art. 19 elenca le pene accessorie.
Pene accessorie per i delitti:
- l’interdizione dai pubblici uffici;
- l’interdizione da una professione o da un’arte;
- l’interdizione legale;
- l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Pene accessorie per le contravvenzioni
- la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
- la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- “Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.”
L’art. 20 c.p. prevede infine che, mentre le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna, quelle accessorie conseguono di diritto alla stessa, come suoi effetti penali.
Il procedimento di concessione della grazia
Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 c.p.p. Esso stabilisce quali soggetti possono presentare e sottoscrivere la relativa domanda:
- il condannato;
- un suo prossimo congiunto;
- il convivente;
- il tutore;
- il curatore;
- un avvocato o procuratore legale;
- il presidente del consiglio di disciplina (art. 76 del regolamento dell’ordinamento penitenziario). Egli deve presentarla al magistrato di sorveglianza se il detenuto ha tenuto un comportamento meritevole.
Soggetti a cui deve essere presentata la domanda:
- Ministro di Grazia e Giustizia;
- Magistrato di sorveglianza 1) “se il condannato è detenuto o internato”. Questo giudice deve acquisire “tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665” e trasmettere tutto il materiale istruttorio al Ministro di Grazia e Giustizia con il proprio parere motivato 2) se la richiesta di grazia è formulata dal presidente del consiglio di disciplina.
- Procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665 se il condannato non è detenuto o internato. Il Procuratore una volta acquisite le opportune informazioni, trasmette la domanda al Ministro con le proprie osservazioni;
La norma prevede inoltre che la grazia possa essere concessa spontaneamente, ossia senza una preventiva domanda o proposta.
La grazia sottoposta a condizioni
Se la grazia è sottoposta a condizione (al pari dell’amnistia e dell’indulto), deve applicarsi quanto previsto dall’art 672 comma 5 c.p.p. Esso dispone che il provvedimento è condizionato quando viene sospesa “l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto.”
Le condizioni che vengono applicate più spesso a quest’atto di clemenza sono:
- il pagamento di una somma alla cassa delle ammende;
- il risarcimento della persona offesa dal reato stabilito in sede civile;
- il divieto di soggiorno per un periodo di tempo in un certo luogo.
Il Capo di Stato in ogni caso è libero d’introdurre condizioni sempre nuove. La grazia “condizionata” si applica definitivamente se, scaduto il termine, si dimostra l’adempimento delle condizioni a cui è subordinata la concessione del beneficio. Nel caso in cui, invece, le condizioni non vengano rispettate, la grazia viene revocata e sostituita nuovamente dalla pena originaria.
Esecuzione del provvedimento
Una volta che il decreto di concessione della grazia è stato emesso il pubblico ministero presso il giudice competente deve curarne l’esecuzione disponendo, se è stata disposta, la liberazione del condannato e adottando i necessari provvedimenti (annotazione del decreto di grazia sull’originale della sentenza o del decreto penale di condanna). Se per effetto della grazia la pena dell’ergastolo non deve essere eseguita in tutto o in parte, al condannato viene concessa la libertà vigilata per almeno tre anni.
Come scrivere una domanda di grazia
Non esiste una formula unica per avanzare una domanda di grazia. Essa è infatti una lettera aperta che deve tuttavia rispettare alcune regole di forma:
- introduzione alla vicenda,
- descrizione dei fatti,
- informazioni sul condannato: posizione giuridica, eventuale perdono delle persone offese dal reato, valutazione della condotta tenuta in carcere da parte dell’istituto penitenziario.
Alla domanda di grazia deve essere allegata la documentazione più rilevante, poiché il Procuratore generale o il Magistrato di sorveglianza devono presentare al Ministro di Grazia e Giustizia un fascicolo e un parere sulla clemenza richiesta da o per il condannato.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/28516-la-grazia-del-presidente-della-repubblica.asp
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